Cass. civ. n. 8631 del 02 aprile 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Beneficio della cd. neutralizzazione ex art. 37, ultimo comma, d.P.R. n. 818 del 1957 - Applicabilità ai periodi di iscrizione presso la gestione dei dipendenti pubblici - Condizione di non maturazione del diritto a pensione.


In base all'art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 818 del 1957, il beneficio della c.d. neutralizzazione - in forza del quale i periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono esclusi dal quinquennio, antecedente alla domanda di prestazione, per il quale deve sussistere il requisito assicurativo previsto per la prestazione richiesta - è applicabile anche per gli iscritti alla gestione previdenziale esclusiva per i dipendenti pubblici, essendo ricompresa tra le forme di previdenza obbligatoria anzidette, purché l'iscrizione a tale gestione esclusiva non abbia fatto maturare alcun trattamento previdenziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 765 del 1992

Normativa correlata

DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 com. 4 CORTE COST.
Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST.
Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

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