Cass. civ. n. 2814 del 10 marzo 1995
Testo massima n. 1
Il pagamento di un debito altrui, eseguito dal solvens volontariamente, ma non spontaneamente, a causa del comportamento illegittimo dal creditore (nella specie, che pretendeva di coinvolgerlo in una procedura fallimentare obiettivamente ingiusta), non è riconducibile allo schema dell'indebito soggettivo in difetto del pagamento dell'errore del solvens, ma rientra nella disciplina generale dell'art. 2033 c.c. — trattandosi di pagamento pur sempre privo di causa debendi e non eseguito con la volontà di estinguere l'altrui debito — sicché dà diritto alla ripetizione del pagamento.
Testo massima n. 2
Il rilascio di pagherò cambiari si concreta nell'assunzione di un'obbligazione cartolare, avente disciplina diversa da quella che discende dal rapporto fondamentale, cui però rimane legata, nel rapporto diretto tra emittente e prenditore o tra girante e immediato giratario; l'insussistenza del rapporto causale toglie effetto alla pretesa creditoria cartolare, in base alle norme generali degli artt. 1992 e 1993 c.c. e dell'art. 21 l. camb., nei limiti in cui la relativa eccezione, avente natura personale, possa essere opposta al portatore del titolo.