Cass. civ. n. 9778 del 3 ottobre 1990

Testo massima n. 1


Il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l'esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore — che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica, ex artt. 343 c.p.p. e 2715 c.c., può essere appunto verificato solo attraverso l'esibizione del titolo in originale — coincide con la titolarità del diritto di credito azionato.

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