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Art. 1994 — Effetti del possesso di buona fede

Art. 1994 — Effetti del possesso di buona fede

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione [ 2003, 2009, 2022 ], non è soggetto a rivendicazione [ 20 l.camb. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7122/2006

Il possesso del titolo cambiario da parte del debitore vale a stabilire una presunzione iuris tantum di pagamento del titolo stesso; sicché, trattandosi di una presunzione non assoluta, rientra nella valutazione di competenza del giudice del merito lo stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento, ed a tale conclusione detto giudice può pervenire anche facendo leva su presunzioni semplici, ossia su argomenti di carattere logico, in ordine ai quali la verifica di legittimità esercitata dalla Corte di cassazione non può andare oltre i limiti del controllo di adeguatezza della motivazione. (Nella specie la corte d’appello — a fronte di un rapporto debitorio di assai maggiore importo, in conseguenza del quale erano stati emessi numerosi titoli cambiari, che era stato solo parzialmente estinto da uno dei debitori in solido ed in relazione al quale il creditore aveva prodotto in giudizio copia di cambiali diverse rispetto a quelle prodotte dall’opponente — aveva ritenuto che il possesso, da parte dell’opponente medesimo, di alcune soltanto tra le cambiali originariamente poste in circolazione, non potesse assumere valore di prova del pagamento, anche solo parziale, della quota di credito per la quale il giudizio era stato promosso. Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha ritenuto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, effettuato dalla corte d’appello, privo di lacune logiche, e come tale incensurabile in sede di legittimità).

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Cass. civ. n. 6282/2004

In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella – non consentita sui titoli di tale natura – della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell’ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall’art. 1994 c.c., il quale postula l’esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula «per mandato specifico» senza l’indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse).

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Cass. civ. n. 9778/1990

Il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l’esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore — che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica, ex artt. 343 c.p.p. e 2715 c.c., può essere appunto verificato solo attraverso l’esibizione del titolo in originale — coincide con la titolarità del diritto di credito azionato.

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