Cass. civ. n. 867 del 13 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Imposta di registro - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni- Fattispecie.


In tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa. (Principio applicato con riferimento ad un atto impositivo contenente tutti gli estremi dei tre atti di compravendita di terreni con caratteristiche analoghe a quello accertato, utilizzati per la valutazione sintetico-comparativa).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21066 del 2017

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

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