Cass. civ. n. 5641 del 5 maggio 2000

Testo massima n. 1


Ai fini della continuità della Serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o più delle stesse siano invalide per falsità della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE