Cass. civ. n. 5641 del 5 maggio 2000
Testo massima n. 1
Ai fini della continuità della Serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o più delle stesse siano invalide per falsità della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate.