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Art. 2008 — Legittimazione del possessore

Art. 2008 — Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate [ 20 l.camb.; 22 l.ass. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5641/2000

Ai fini della continuità della Serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o più delle stesse siano invalide per falsità della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate.

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Cass. civ. n. 10253/1994

Nel caso in cui il traente giri (o sconti) una cambiale tratta non ancora accettata dal trattario, ha girata non comporta il trasferimento del credito verso il trattario (che richiede l’accettazione), né costituisce prova di una siffatta cessione, con la conseguenza che il giratario ha come unico debitore il girante.

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Cass. civ. n. 8376/1987

Il detentore di una cambiale, nella quale non figuri alcuna girata successiva a quella apposta per l’incasso dall’ultimo giratario, non può essere considerato legittimo portatore del titolo e non ha alcun diritto ad agire esecutivamente in base ad esso.

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Cass. civ. n. 542/1984

La colpa idonea a fondare una responsabilità contrattuale del trattario per illegittimo pagamento di un assegno bancario è riscontrabile nell’inadempimento dell’obbligo di accertare la regolare continuità di girate e l’autenticità della firma del traente mediante confronto con quella depositata all’atto dell’apertura del conto corrente (cosiddetto specimen), ed in situazioni non sussumibili in classi determinate ma riconducibili alla colpa grave.

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Cass. civ. n. 164/1976

In materia cambiaria, per continuità delle girate si intende soltanto una serie formalmente continua di passaggi dello stesso titolo cartolare da un soggetto all’altro risultanti nelle forme prescritte dalla legge. Ne consegue che nel caso di circolazione della cambiale con girate in bianco, per la sussistenza del detto requisito è sufficiente che ad ogni firma segua altra firma, senza che i rapporti realmente intercorsi fra i vari firmatari possano assumere, rilevanza giuridica ai fini della tutela dei successivi prenditori ed, in particolare, dell’ultimo, cui non può essere opposto nulla che non attenga all’autenticità delle varie girate.

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