Cass. civ. n. 542 del 23 gennaio 1984
Testo massima n. 1
La colpa idonea a fondare una responsabilità contrattuale del trattario per illegittimo pagamento di un assegno bancario è riscontrabile nell'inadempimento dell'obbligo di accertare la regolare continuità di girate e l'autenticità della firma del traente mediante confronto con quella depositata all'atto dell'apertura del conto corrente (cosiddetto specimen), ed in situazioni non sussumibili in classi determinate ma riconducibili alla colpa grave.