Cass. civ. n. 11084 del 10 novembre 1993

Testo massima n. 1


L'erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 490, comma secondo, n. 2, c.c.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza.

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