Cass. civ. n. 8705 del 28 marzo 2023

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE Beni di interesse storico-artistico - Applicabilità del diritto alla retrocessione ex art. 63 l. n. 2359 del 1865 - Esclusione.


Il diritto alla retrocessione totale dell'immobile espropriato, previsto dall'art. 63 della legge n. 2359 del 1865, va escluso quando il bene, prima dell'espropriazione, sia già stato dichiarato di valore storico-artistico in base ad una specifica disposizione normativa, in quanto, in tal caso, il fine dell'espropriazione si realizza compiutamente con l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico, indipendentemente dall'inizio o dal termine dei lavori previsti con il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità che abbia preceduto il decreto di espropriazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2962 del 2014

Normativa correlata

Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 54
Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 55
Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 56
Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 52
Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST.
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 95
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 96
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 97
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 100

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