14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9314 del 5 settembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte dell’art. 2022 c.c. [ cosiddetto transfert ], per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente, sono necessarie soltanto per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, mentre per l’acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all’art. 1376 c.c. In particolare, l’iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva.
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