Cass. civ. n. 8714 del 03 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Cessione "pro soluto" di credito ritenuto inesigibile - Natura - Perdita su crediti - Deducibilità - Condizioni - Certezza e precisione - Onere della prova - Ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto - Conseguenze.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis) la cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile produce una perdita deducibile dal reddito imponibile soltanto se il contribuente allega e documenta elementi certi e precisi che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all'operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito; ne consegue che un ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto, che denoti la plateale antieconomicità dell'operazione, può costituire un indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo, della stessa e perciò della non inerenza della componente negativa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 5 CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 13 com. 3