Cass. civ. n. 8720 del 28 marzo 2023
Testo massima n. 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Art. 174 bis della l. n. 633 del 1941 - Applicazione nel caso di detenzione da parte di società commerciale di “software” privi di licenza d’uso - Fondamento - Detenzione a scopo di vendita - Irrilevanza - Fondamento.
La sanzione amministrativa di cui all'art. 174 bis della l. n. 633 del 1941 e successive modificazioni si applica anche alle società commerciali che utilizzano programmi per elaboratore privi di licenza d'uso, in quanto il fine di profitto, che è un elemento della fattispecie penale di cui all'art. 171-bis l. n. 633 del 1941 (disposizione originariamente introdotta dal d.lgs. n. 518 del 1992 attuativo della dir. 91/250/CE), che incrimina l'abusiva duplicazione e detenzione di programmi per elaboratore, connota non solo la detenzione a scopo di vendita, ma più in generale la loro utilizzazione per attività svolte in favore dei clienti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST.