Cass. civ. n. 5624 del 9 marzo 2009

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'art.2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". (Fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull'indennità di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando).

Testo massima n. 2


Gli accordi hanno una valenza endoprocedimentale, in quanto non idonei a trasferire la proprietà del bene dal proprietario al soggetto espropriarne.

Testo massima n. 3


Una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità, viene meno il presupposto del procedimento ablativo e, quindi, tutti i successivi atti del procedimento che vi si ricollegano diventano inefficaci, ponendo tale provvedimento fine alla procedura espropriativa. Pertanto, la somma percepita dall'espropriando a seguito di «accordo amichevole» relativo alla misura dell'indennità di espropriazione diventa priva di causa, al pari dell'occupazione del bene da parte dell'espropriante e ciascuno dei due diventa creditore dell'altro ed è obbligato alle rispettive restituzioni, con conseguente applicabilità delle norme sulla mora credendi, che hanno carattere generale e si applicano anche all'obbligo di restituire un immobile (art. 1216 c.c.).

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