Cass. civ. n. 8739 del 03 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Reddito d'impresa - Costi deducibili - Inerenza all'attività imprenditoriale - Contenuto - Fattispecie.


In tema di determinazione del reddito di impresa, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 del TUIR, è riscontrabile non solo se l'attività svolta rientra tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario, ma anche quando essa è destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valorizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed attività d'impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi per interventi edilizi realizzati su un fabbricato destinato ad abitazione familiare sulla base della mera titolarità del bene, intestato alla ditta di costruzioni edili del contribuente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2224 del 2021

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

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