Cass. civ. n. 8753 del 28 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Superficie delle autorimesse e dei magazzini - Esenzione di cui all’art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013 - Distinzione tra parte fissa e variabile della tassa - Computo - Criteri.


In tema di tassa sui rifiuti (TARI), la superficie destinata ad autorimessa o a magazzino, essendo potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, va computata ai fini della determinazione della parte fissa dell'imposta, a prescindere dalla mancata produzione in concreto dei rifiuti o dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato, condizioni che, ove provate dal contribuente, sono idonee ad escludere solo l'obbligo di versamento della parte variabile dell'imposta medesima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4793 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST. PENDENTE

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