Cass. civ. n. 8762 del 28 marzo 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Riconoscimento del figlio naturale - Opposizione del genitore che per primo ha riconosciuto - Conseguenze - Aggiunta del patronimico del secondo genitore - Ammissibilità.


Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 772 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 30
Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 262 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 258

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