Cass. civ. n. 4308 del 26 marzo 2002

Testo massima n. 1


In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell art. 2051 che dell'art. 2043 c.c.

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