Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2784 del 30 dicembre 1970

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2784 del 30 dicembre 1970

Testo massima n. 1

La dichiarazione di invalidità di un contratto che abbia avuto esecuzione, legittima l’azione di ripetizione d’indebito quando si chieda la restituzione della prestazione obiettivamente non dovuta, e non già quando si chieda il corrispettivo del lucro conseguito dalla controparte. L’invalidità del negozio legittima, infatti, l’azione di arricchimento senza causa per le prestazioni che si siano rivolte a vantaggio di un contraente con danno patrimoniale dell’altro.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze