Cass. civ. n. 8840 del 29 marzo 2023
Testo massima n. 1
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Rigetto della domanda - Conseguenze sul trattenimento - Oneri in caso di proroga.
Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6 PENDENTE
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE