Cass. civ. n. 8854 del 29 marzo 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) IRES - Addizionale per il settore energetico - Art. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008 - Imprese operanti nel settore della trasmissione - Ambito di applicazione - Attività di cessione a terzi del diritto di accesso alla linea - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di IRES, l'addizionale per il settore energetico (cd. "Robin tax"), di cui all'art. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, è dovuta anche dalle imprese che, pur non svolgendo attività di trasmissione di energia elettrica in senso stretto, hanno la facoltà di cedere a terzi il diritto di accesso alla linea. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha statuito che l'addizionale era dovuta da una società, la quale, pur non svolgendo attività di trasmissione di energia elettrica, aveva la facoltà di cedere a terzi il diritto di transito nell'elettrodotto che era stata incaricata di costruire).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2