14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11163 del 19 novembre 1990
Testo massima n. 1
In tema di imputabilità del fatto dannoso opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato. In campo penale, infatti, è la legge stessa che fissa le cause che escludono l’imputabilità, mentre, in campo civile, a norma dell’art. 2046 c.c., compete sempre al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all’età immatura o altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e di volere. Tale accertamento, se correttamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
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