Art. 2046 – Codice civile – Imputabilità del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa [2047; 87 c.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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