Cass. civ. n. 8873 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI Commissioni tributarie - Presidente di sezione in sostituzione del presidente di commissione - Compenso aggiuntivo - Spettanza - Esclusione.
In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST.
Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE