Cass. civ. n. 8875 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Donazione modale a favore di terzo determinato - Natura liberale dell'onere - Doppia donazione - Tassazione - Assimilabilità ai redditi da lavoro dipendente - Esclusione - Fattispecie.
La donazione modale a favore di un terzo determinato costituisce una doppia donazione, l'una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario, che realizza l'arricchimento patrimoniale di quest'ultimo attraverso l'intermediazione materiale del donatario, sicché le somme corrisposte al terzo in adempimento dell'onere non sono qualificabili a fini impositivi quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente tassabili ex art. 50 T.U.I.R. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una donazione di azienda dalla madre al figlio con la previsione dell'onere di versare ratealmente una somma a favore del padre, aveva ritenuto la tassabilità ai sensi della citata norma dell'assegno periodico corrisposto al terzo, senza valutare la natura liberale della disposizione modale emergente dallo stesso atto di donazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 793
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 58 com. 1