Cass. civ. n. 11245 del 18 luglio 2003
Testo massima n. 1
La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2047 c.c., posta a carico di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, non è applicabile al caso di danni che l'incapace abbia causato a se stesso.
Testo massima n. 2
Nel caso di danno arrecato dall'incapace (nella specie una bambina di tre anni) a se stesso, la responsabilità del sorvegliante e della struttura nella quale l'incapace è ammesso (nella specie un asilo nido comunale) va ricondotta non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.