Cass. civ. n. 8898 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE Conciliazione giudiziale - Elementi costitutivi - Oggetto - Diritti indisponibili del lavoratore - Ammissibilità - Ragioni.


La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25472 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 185
Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 88

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