Cass. civ. n. 8899 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta costituente reato antecedente alla costituzione del rapporto - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. la cui violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; tuttavia, condotte costituenti reato realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto, e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che lo caratterizza. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per fatti molto risalenti, per i quali era intervenuta condanna irrevocabile addirittura prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo ed il datore di lavoro non aveva indicato specificamente la loro attuale incidenza negativa sulla concretezza del rapporto, limitandosi a prospettare un mero rischio ad essi connesso).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 24259 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2119
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2104
Cod. Civ. art. 2105

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