Cass. civ. n. 8900 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. - Compenso dell'avvocato - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento.


In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4340 del 2020

Normativa correlata

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 lett. F CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE