Cass. civ. n. 8942 del 29 marzo 2023
Testo massima n. 1
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Richiesta del Garante della Privacy - Sanzione per l'omessa risposta - Integrazione dell'illecito se non è rispettato il termine per la risposta assegnato dal Garante - Sussistenza.
In tema di protezione dei dati personali, l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003 è un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del codice della "privacy", che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine senza che l'Autorità abbia avuto risposta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164