Cass. civ. n. 8946 del 29 marzo 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito permanente - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Conseguenze - Nell'ipotesi di appropriazione di somma depositata dal cliente a titolo fiduciario - Fattispecie.


La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omessa restituzione di una somma di denaro ricevuta a titolo di deposito fiduciario, non rileva il momento in cui essa sia stata, infine, restituita, bensì quello (anteriore) in cui il professionista abbia negato il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando quello proprio di trattenerla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza disciplinare che aveva fatto decorrere la prescrizione dell'illecito disciplinare dal momento in cui la somma detenuta dall'avvocato, a seguito dell'autorizzazione del giudice, era stata posta in compensazione con un proprio credito per prestazioni professionali, sul presupposto che il "dies a quo" dovesse essere individuato, invece, in quello in cui il professionista aveva rifiutato la restituzione ai custodi giudiziari della società ex cliente).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 1822 del 2015

Normativa correlata

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 35 com. 1 lett. D
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 3

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