Cass. civ. n. 8066 del 20 luglio 1993
Testo massima n. 1
I postumi permanenti di piccola entità (cosiddetta micropermanente) hanno rilevanza non già come menomata capacità di guadagno, ma come menomazione della salute psicofisica della persona in sé e per sé considerata rientrante nel concetto di danno biologico, e pertanto comportano il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, tenendo presenti gli esiti invalidanti e le limitazioni psicofisiche delle lesioni subite in relazione all'età dell'infortunato, al suo ambiente sociale ed alla sua vita di relazione.