Cass. civ. n. 898 del 09 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Esenzione prevista dal regime cd. PEX - Art. 87, comma 5, TUIR - Società holding - Definizione - Attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni - Criteri di valutazione.


La definizione di società di partecipazione, contenuta nell'art. 162-bis TUIR, non si applica ai fini della disciplina della participation exemption (cd. PEX), di cui all'art. 87, comma 5, TUIR, che è norma speciale rispetto alla prima e va interpretata nel senso che, per valutare l'attività prevalente nell'assunzione di partecipazioni, occorre fare riferimento al valore corrente delle stesse e non al valore iscritto in bilancio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3463 del 2023

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 5
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162 bis
Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Decreto Legisl. 29/11/2018 num. 142 art. 12

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE