Cass. civ. n. 8982 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Appello - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto - Reiezione dell'impugnazione - Conseguenze - Obbligo di attestazione del giudice - Ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Fondamento.
Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136