Cass. civ. n. 9010 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Cumulabilità con la proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 - Esclusione - Massimo ampliamento temporale - Normativa più favorevole per l’Amministrazione.


In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, non è, alla luce della interpretazione di cui alla sentenza n. 247 del 2011 della Corte cost., cumulabile con la proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, mentre va considerato, ai fini della decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione, il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13481 del 2020

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.

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