Cass. civ. n. 2817 del 16 marzo 1991

Testo massima n. 1


In materia di affidamento di figli di genitori separati — nella quale il giudice deve attenersi al criterio fondamentale, posto dall'art. 155, comma primo, c.c., dell'interesse esclusivo della prole, privilegiando quel genitore che appare il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia e ad assicurare il miglior sviluppo possibile della personalità del minore — la circostanza che uno dei genitori risieda o intenda trasferirsi all'estero, pur se comporta una più attenta e delicata valutazione di tale interesse, non vale a modificare il quadro normativo di riferimento, non sussistendo alcuna disposizione che vieti o comunque limiti l'affidamento dei figli ai genitori residenti all'estero, ed essendo anzi costituzionalmente garantito al cittadino il diritto di uscire dal territorio della Repubblica (art. 16, ultimo comma, Cost.).

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