Cass. civ. n. 2380 del 19 febbraio 2002
Testo massima n. 1
L'ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile incidenter tantum anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale.