Cass. civ. n. 2380 del 19 febbraio 2002

Testo massima n. 1


L'ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile incidenter tantum anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale.

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