Cass. civ. n. 9095 del 31 marzo 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Lavoratore disabile - Licenziamento - Applicazione del periodo di comporto ordinario - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio. (Principio affermato in relazione al periodo di comporto previsto dall'art. 42, lettera b), del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20204 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Contr. Coll. 17/06/2011 art. 42 lett. B
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2 com. 1 lett. B
Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78

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