Cass. civ. n. 9170 del 05 aprile 2024

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dell'amministratore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Conseguenze - Condotte rilevanti - Mancato versamento imposte dovute - Ambito applicativo - Imposte sul valore aggiunto o sulle attività produttive - Sanzioni - Esclusione.


In tema di riscossione, la responsabilità degli amministratori, che abbiano compiuto azioni liquidatorie o distrattive nel biennio d'imposta anteriore alla messa in liquidazione, prevista dall'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce una responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria per il mancato pagamento delle imposte dovute e degli interessi, ma, atteso l'ambito della disciplina, rileva solo in materia di imposte dirette e non anche per l'imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive, né può includere le sanzioni eventualmente irrogate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9236 del 2023

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 4

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