Cass. civ. n. 922 del 10 gennaio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Domanda di concordato - Pronuncia di inammissibilità in rito e dichiarazione di fallimento - Reclamo - Accoglimento dell'impugnazione - Obbligo della Corte d'appello di rimettere la causa a Tribunale - Sussistenza.
In tema di concordato preventivo, la Corte d'appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda concordataria dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale medesimo per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST.