Cass. civ. n. 2425 del 17 marzo 1999
Testo massima n. 1
Mentre per la liquidazione del danno biologico per invalidità permanente il giudice che assuma come criterio il cosiddetto punto di invalidità non può aumentarlo oltre il 50 per cento al fine di adeguarlo alle peculiarità del caso concreto (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo e altre), per liquidare il danno biologico da invalidità temporanea può aumentare, motivatamente, il predetto valore anche oltre il 50 per cento, spettando all'infortunato il risarcimento del danno biologico in tutte le sue componenti.