Cass. civ. n. 4255 del 13 aprile 1995

Testo massima n. 1


Nella valutazione del danno alla salute - il quale si riferisce alla salute come bene in sé, indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo - mentre è irrilevante la capacità personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invalidità, determinato sulla base del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento (cosiddetto micro invalidità), aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo ecc.), e che ottiene l'importo da liquidare moltiplicando il valore così raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto. La scelta del giudice di merito di liquidare il danno alla salute con il criterio sopra esposto non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti nella giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.

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