Cass. pen. n. 9281 del 12 gennaio 2024
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Proposta di applicazione della misura di prevenzione formulata prima dell'entrata in vigore del codice antimafia - Richiesta di revoca della confisca - Norma applicabile - Art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Sussistenza - Ragioni.
In tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisione definitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza della corte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.