Cass. pen. n. 9299 del 31 gennaio 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Periodo trascorso in detenzione domiciliare - Valutazione negativa del mancato svolgimento di attività lavorativa - Legittimità - Ragioni.


In tema di liberazione anticipata, può essere legittimamente valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, la circostanza che il condannato in detenzione domiciliare non si sia impegnato in attività lavorativa, atteso che lo svolgimento di tale attività è uno degli elementi rappresentativi del reinserimento sociale del condannato, e, quindi, della sua partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'art. 54 ord. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4522 del 2011

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.

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