Cass. civ. n. 9326/1993

Testo massima n. 1


Al periodo di durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, stabilito dall'art. 32 l. 22 aprile 1941 n. 633, mod. dall'art. 3 d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, in 50 anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre 5 anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta, vanno aggiunti la proroga di 6 anni disposta dal d.lg.lt 20 luglio 1945 n. 440 per tutte le opere dell'ingegno e la sospensione disposta dall'all. XV al trattato di pace reso esecutivo in Italia con d.l.C.p.S. 28 novembre 1947 n. 1430, dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del trattato medesimo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9326 del 4 settembre 1993

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