Cass. civ. n. 8582 del 23 agosto 1990

Testo massima n. 1


Nel giudizio di separazione personale tra coniugi, i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l'imposizione, quantificazione e decorrenza di un assegno per il loro mantenimento, debbono adottarsi di ufficio, ai sensi dell'art. 155 c.c., in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte alla disponibilità delle parti, e tenendo altresì conto, in ordine a detto mantenimento, che il relativo debito, discendente dal rapporto genitoriale, viene meno con l'adempimento dell'obbligato, non per il solo fatto che altri vi abbia provveduto.

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