Cass. civ. n. 9337 del 05 aprile 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Vendita di immobile destinato a servizi sanitari - Aliquota agevolata del dieci per cento - Applicabilità - Fondamento - Destinazione abitativa - Irrilevanza.
In tema di IVA, l'operazione avente ad oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta all'aliquota ridotta del 10% ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione del richiamo da essa operato all'allegata Tabella A, parte III, che contempla, all'art. 127 quinquies, gli edifici di cui all'art. 1, della l. n. 659 del 1961, ossia quelli di cui all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, del r.d.l. n. 1094 del 1949, conv. dalla l. n. 35 del 1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall'art. 1 della predetta l. n. 659, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione, indipendentemente dal loro accatastamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. Legge 21/06/1938 num. 1094 art. 2 com. 2
Legge 19/07/1961 num. 659 art. 1
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 2
DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 quinquies