Cass. civ. n. 2043 del 26 febbraio 1988

Testo massima n. 1


Il contributo di mantenimento cui il coniuge non affidatario è tenuto a favore dei figli in caso di separazione o di divorzio non è governato né dal principio di disponibilità né dal principio della domanda, presupposti dell'ordinario processo civile, essendo il giudice titolare al riguardo di un potere - dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello Stato alla tutela e alla cura dei minori. Nell'esercizio di tale potere, pertanto, il giudice non ha bisogno di domanda, né è vincolato dagli accordi fra i coniugi, sia per la determinazione dell'assegno, sia per la sua eventuale indicizzazione, potendo procedere d'ufficio alla sua rivalutazione anche in appello.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE