Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14868 del 24 giugno 2009

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14868 del 24 giugno 2009

Testo massima n. 1

Il lavoro subordinato è caratterizzato dall’obbligo del lavoratore di eseguire personalmente la prestazione e soltanto in via eccezionale, per la natura della prestazione stessa e con il consenso del datore di lavoro, è possibile che il lavoratore medesimo si faccia sostituire in caso di assenza. Ne consegue la legittimità della decisione di merito che ravvisi, in tale possibilità, uno degli elementi del lavoro autonomo, unitamente all’assenza di un orario di lavoro predeterminato, all’inesistenza del diritto alle ferie, alla previsione di un compenso non fisso ma a percentuale ed all’uso di un veicolo proprio.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze