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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21380 del 7 agosto 2008

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21380 del 7 agosto 2008

Testo massima n. 1

Ai fini dell’individuazione delle caratteristiche strutturali del rapporto di lavoro subordinato è necessario che il giudice di merito accerti che siano a carico del datore di lavoro il rischio economico, l’onere dell’acquisto dei materiali necessari al lavoratore nonché l’instaurazione e la gestione del rapporto con gli utenti. In tale contesto l’obbligo di giustificare le assenze da parte del lavoratore è in genere indice di subordinazione solo se soggetto ad una verifica in concreto e conduca, in caso di accertamento dell’assenza ingiustificata, a conseguenze disciplinari ascrivibili al lavoratore. [ Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso del lavoratore, autista di ambulanze che instava per l’accertamento della subordinazione, sostenendo che la corte di merito, nell’escludere il rapporto subordinato, non avesse sufficientemente verificato chi avesse la proprietà delle autovetture, chi fosse il soggetto onerato alle spese di gestione, se l’autista prendesse o meno contatto diretto con gli utenti e se avesse o meno l’obbligo di giustificare le assenze ].

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